Procedura gestione reclami

Il Contraente, l’Assicurato, il Danneggiato o il Beneficiario di una polizza di assicurazione intermediata tramite la EXE Insurance Broker srl hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario o alla Impresa di Assicurazione di cui alla polizza sottoscritta.

Il responsabile della funzione incaricato della gestione dei reclami è il Dr. Stefano Cossa rappresentante legale della EXE Insurance Broker srl.

La funzione della gestione dei reclami non è esternalizzata.

Qualora il reclamo sia inoltrato all’Intermediario può essere inviato con le seguenti modalità ad uno dei seguenti indirizzi:

Lettera Raccomandata:

EXE Insurance Broker srl
Viale Giulio Cesare 6
00192 Roma

Posta elettronica:
info@exebroker.it

Posta elettronica certificata:
exeinsurance@pec.it

L’Intermediario è tenuto a dare risposta scritta con le stesse modalità entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Il Contraente, l’Assicurato, il Danneggiato o il Beneficiario hanno inoltre la possibilità, qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dell’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o dell’Impresa Assicuratrice entro il suddetto termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, Servizio di Vigilanza sugli Intermediari, via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma (fax: 06.42133206, pec: ivass@pec.it, info su: www.ivass.it ), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa Assicurativa.

Nel caso in cui ricorrano forme di collaborazione tra la EXE Insurance Broker srl ed altri intermediari ai sensi dell’art 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012 (in calce si richiama tale articolo) giova segnalare che:

L’intermediario che, in forza della collaborazione con altro intermediario, non ha un rapporto diretto con la Compagnia, è da considerarsi “collaboratore”.

L’intermediario che colloca il rischio presso la compagnia viene invece identificato come intermediario “competente”.

In questo caso le parti si impegnano a rispettare le seguenti modalità operative:

L’intermediario collaboratore deve prontamente segnalare il reclamo all’intermediario competente per la relativa gestione.

L’intermediario collaboratore deve cooperare per la definizione del reclamo fornendo all’intermediario competente, entro 15 giorni da quando lo ha ricevuto, tutte le informazioni e la documentazione pertinente.

L’intermediario competente fornirà riscontro conclusivo entro 30 giorni, ove il reclamo abbia per oggetto il proprio operato, mentre trasferisce il reclamo alla compagnia o al suo intermediario negli altri casi ed appena riceve risposta fornisce riscontro conclusivo al reclamante dandone contestuale comunicazione al collaboratore nei termini previsti dal provvedimento IVASS 46/2016.